La Spal ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la distribuzione delle risorse economiche riferite alla transazione con Mediapro, con riferimento alla concessione dei Diritti Audiovisivi per il Campionato Serie A nel triennio 2018/2021.
La società biancoazzurra, unitamente a Parma e Crotone, si considera infatti svantaggiata dalla decisione della Lega Pro di distribuire i fondi di Mediapro esclusivamente ai club che militavano nella massima serie nella stagione 2021-22
Questo il testo del ricorso:
La Società ricorrente, S.P.A.L. S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:
– in via principale, di annullare/riformare la decisione della Corte Federale di Appello, Sezione Prima, n. 25/CFA-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024, con conseguente annullamento e/o riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 18/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 29 luglio 2024 e, per l’effetto, di rinviare al competente Organo di giustizia della FIGC, che dovrà valutare la presente fattispecie sulla scorta di quanto il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI vorrà enunciare e, dunque, acclarata la tempestività e ammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo proposto davanti alla Corte Federale di Appello FIGC: 1) di accertare il diritto alla distribuzione, in suo favore, per la propria parte spettante, delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi, per il triennio 2018/2021 della LNPA e, conseguentemente, dell’obbligo, a carico della LNPA, di distribuire/restituire, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota ad essa spettante delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11 maggio 2022, di cui ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi al Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6 maggio 2024; 2) ovvero, in subordine, previo accertamento del diritto alla distribuzione in suo favore per la propria parte spettante delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, di condannare la LNPA a pagare, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dallo Statuto-Regolamento FIGC;
– in via subordinata, di annullare/riformare la decisione della Corte Federale di Appello, Sezione Prima, n. 25/CFA-2024-2025, pubblicata in data 6 settembre 2024, senza rinvio, con conseguente annullamento e/o riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 18/TFNSD-2024-2025, pubblicata in data 29 luglio 2024 e, per l’effetto, acclarata la tempestività e ammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo proposto davanti alla Corte Federale di Appello FIGC: 1) di accertare il diritto alla distribuzione, in suo favore, per la propria parte spettante, delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi, per il triennio 2018/2021 della LNPA e, conseguentemente, dell’obbligo, a carico della LNPA, di distribuire/restituire, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che sarà determinata oltre interessi, quale quota ad essa spettante delle risorse derivanti dalla transazione tra LNPA e Mediapro Italia S.r.l. nel contenzioso avente ad oggetto i diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, se del caso, previa disapplicazione in parte qua (ovvero nella parte relativa alla quota distribuita ai soggetti destinatari della distribuzione) della deliberazione della LNPA approvata in data 11 maggio 2022, di cui ha avuto notizia dalla notificazione del ricorso promosso dinanzi al Tribunale dal Frosinone Calcio avvenuta il 6 maggio 2024; 2) ovvero, in subordine, previo accertamento del diritto alla distribuzione in suo favore per la propria parte spettante delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata tra la LNPA e Mediapro Italia S.r.l. di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021, di condannare la LNPA a pagare, in suo favore, la somma pari a euro 941.334,38, o la maggiore o minore somma che vorrà disporre il Tribunale, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per violazione contrattuale derivante dal mandato associativo previsto dallo Statuto-Regolamento FIGC.
Si attnde ora il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport, che esaminerà i vari ricorsi e si pronuncerà in proposito.
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